Imposta di soggiorno (D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L)

L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.

  • I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall`imposta di soggiorno.
  • Sono pure esenti dall`imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell`anagrafe degli italiani residenti all`estero.
  • I proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso dell`anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a presentare apposita denuncia al comune e a pagare l`imposta di soggiorno corrispondente.

Nella denuncia l`interessato deve indicare le caratteristiche dell`immobile. La giunta comunale ai fini dell`applicazione dell`imposta provvede poi all`assegnazione dell`immobile ad una delle quattro categorie tariffarie in ragione della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell`immobile.
Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell`anno in corso e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli immobili.

  • L`imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di un`imposta base riferita alla categoria e un`imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa.
  • L`imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente agli aloggi presi in locazione o in comodato l`imposta è commissurata al periodo di effettivo uso degli stessi.

Per ulteriori informazioni su tariffe, calcolo e pagamento dell`imposta di soggiorno si rivolga al Suo Comune di residenza.

Maggiori informazioni su www.gvcc.net

31/12/2022

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